Circolari e comunicazioni: Salute e Sicurezza
Salute e Sicurezza
mercoledì 10 settembre 2025

API: incontro di approfondimento: Nuovo Accordo Stato-Regioni sicurezza sul lavoro

18 Settembre pv dalle ore 9.00 in presenza presso API Novara e Aula Virtuale

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

 

Gentile Associato,

in relazione al nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) sancito il 17 aprile 2025, che definisce durata, contenuti minimi e modalità dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, e delle importanti modifiche che impattano sull’organizzazione e sulle scadenze di ogni impresa, API Servizi Srl organizza un incontro di approfondimento dedicato per

Giovedì 18 Settembre p.v. dalle ore 9.00 alle ore 12.00
in presenza presso la sede API di Novara in Via Aldo Moro 1 e in Aula Virtuale.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ed è rivolta in particolare ai referenti aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, agli RSPP e ai Datori di lavoro.

Per partecipare è necessario registrarsi al Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg0KcJAHhVq46dvHSm-hmU4ooVbOJTaCiqaew9HEMvLMnNYg/viewform?usp=header

oppure qui

Il link Google Meet di connessione per partecipare all’incontro verrà inviato il giorno precedente l’iniziativa ai partecipanti iscritti.

Interverranno in qualità di Relatori: Gianluca Santo e Francesco Cruciano.

Durante l’incontro saranno approfondite tutte novità del nuovo Accordo e le modifiche intervenute rispetto al quadro regolatorio cogente.

Si riportano di seguito alcune punti fondamentali, già anticipati con nostra comunicazione del 4 giugno 2025.

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda ai nostri Uffici – formazione@apimpresa.it

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DISPOSIZIONI FINALI: ABROGAZIONI

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vengono abrogati tutti i precedenti Accordi in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • l’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti (Rep. 221/CSR)
  • l’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (Rep. 223/CSR)
  • l’Accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione (Rep. 53/CSR)
  • l’Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee applicative degli Accordi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/08 (Rep. 153/CSR)
  • l’Accordo del 7 luglio 2016 sulla formazione di RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR).

Si ricorda che è prevista una fase transitoria di 12 mesi, durante la quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni fino al 23 maggio 2026, anche se Api Servizi srl si è già allineata alle nuove disposizioni.

LE PRINCIPALI SCADENZE

Con l’entrata in vigore immediata dell’Accordo (24 maggio 2025), decorrono i termini per l’adempimento dei nuovi obblighi formativi.

Si riportano di seguito le principali scadenze da calcolare a partire dal 24 maggio 2025:

  • Formazione obbligatoria per datori di lavoro: i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027
  • Aggiornamento per i Preposti: se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026
  • Formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011): i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026
  • Formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali): anche in questo caso, obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.

VALIDITÀ DEI PRECEDENTI CREDITI FORMATIVI

Si ricorda che resta comunque valido il credito formativo per i corsi già svolti in conformità agli accordi abrogati, se conclusi prima del 24 maggio 2025.

In particolare:

  • I corsi per datore di lavoro erogati prima del 24 maggio 25 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. In questo caso dovrà essere effettuato l’aggiornamento quinquennale dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato
  • I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati al 24/5/25 (data di entrata in vigore dell’accordo 2025), i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo 2025 sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento quinquennale deve essere calcolato dalla data di fine corso riportata nell’attestato
  • I corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione di macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti già erogati alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (24/5/25), i cui contenuti siano conformi all’accordo 2025, sono riconosciuti e si dovrà procedere con l’aggiornamento calcolando il quinquennio dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Cordiali saluti.

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