Legge di bilancio 2025
Si informa che il Disegno di Legge per il Bilancio 2025, allo stato attuale, prevede la conferma della tassazione dimezzata al 5% per i premi di produttività erogati in virtù di accordi collettivi nel triennio 2025-2027, confermando inoltre le soglie di mille e duemila euro in fringe benefit per tutti i lavoratori. Previste, inoltre, novità per i nuovi dipendenti con residenza trasferita oltre 100 chilometri
Tassazione del Premio
L’articolo 67 del D.d.l. di Bilancio conferma la riduzione dell’aliquota di tassazione dei premi dal 10% al 5% in continuità con gli anni 2023 e 2024. A essere agevolati sono gli emolumenti retributivi dei dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Le somme, per essere oggetto del beneficio fiscale, devono essere corrisposte in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La detassazione spetta, per consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, ove gli indici misurabili e verificabili previsti nell’accordo siano stati incrementali rispetto al periodo congruo precedente. Possono usufruire del beneficio i soli dipendenti del settore privato che non abbiano percepito l’anno precedente un reddito da lavoro dipendente, comprensivo degli eventuali premi detassati, superiore a 80mila euro. Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3mila euro. Ove previsto dalla contrattazione collettiva, le somme detassate possono essere trasformate, su scelta del lavoratore, in servizi di welfare aziendale, ottenendo così una totale defiscalizzazione e decontribuzione.
Fringe benefit e affitti
Fringe benefit esenti fino a mille euro, 2mila euro per i lavoratori con figli, somme esenti fiscalmente fino a 5mila euro per i lavoratori “fuori zona”.
Sono queste alcune tra le principali azioni che il Governo sta varando con la prossima Legge di Bilancio a favore dei lavoratori dipendenti. In tema di fringe benefit, la disposizione contenuta nell’attuale Disegno di Legge replica la disciplina agevolativa prevista per l’anno 2024; questa volta, tuttavia, la misura, secondo quanto previsto dall’articolo 68, è prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Il beneficio consiste nell’esenzione fiscale e contributiva dei compensi in natura fino al limite di mille euro. L’esenzione aumenta a 2mila euro in caso di presenza di figli a carico. Superata la soglia, secondo i principi generali, l’intero importo dovrà essere tassato.
Rientrano nell’agevolazione non solo i compensi in natura (come buoni spesa, pacchi natalizi, eccetera) ma anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto ovvero per gli interessi sul mutuo relativi all’abitazione principale.
Sono previste tre condizioni per ottenere il beneficio. La prima riguarda la condizione soggettiva del lavoratore. L’incremento dell’esenzione a 2mila euro spetta ai lavoratori con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni di essere fiscalmente a carico. I lavoratori senza figli possono accedere all’esenzione nel limite di mille euro.
La seconda e la terza condizione sono di natura procedurale: da un lato, i datori di lavoro possono attivare il beneficio previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti; dall’altro, i lavoratori devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Ben più innovativa è la seconda disposizione: ossia quella volta a favorire l’occupazione dei lavoratori fuori dalla loro zona di residenza. La norma in discussione prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5mila euro annui. Il beneficio non riguarda i contributi e pertanto non incide in modo diretto sul costo del lavoro.
Sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio fiscale riguarda i soli dipendenti assunti nell’anno 2025 con un contratto a tempo indeterminato (full time o part time) e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente. Saranno agevolabili anche gli apprendisti, essendo l’apprendistato un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio non sembrerebbe, invece, applicabile alle trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto la relazione tecnica circoscrive l’agevolazione ai “nuovi assunti”. Per ottenere l’esenzione, i lavoratori devono aver trasferito la loro residenza oltre un raggio di 100 chilometri, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
L’agevolazione fiscale dura 2 anni dall’assunzione, per un totale massimo agevolabile di 10mila euro. Il lavoratore “fuori zona” con figli a carico potrà, sommando l’agevolazione dei fringe benefit con quella dell’affitto rimborsato, ottenere un beneficio fiscale complessivo pari a 14mila euro nel corso del biennio.
Le somme agevolate rilevano, tuttavia, ai fini Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Il lavoratore dovrà rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000 nella quale attesterà il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Sindacale dell’Associazione, Stefano Ottaviani – Silvana Pugno.