Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa
Si informa che il 15 maggio u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 76/2025, la quale ha introdotto diverse disposizioni volte a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, al capitale e agli utili dell’impresa, al fine di rafforzare la collaborazione tra questi ultimi e i datori di lavoro. Link L.76/25:
In particolare, la Legge ha introdotto quattro diverse forme di partecipazione.
In primo luogo, è prevista la partecipazione dei lavoratori sotto il profilo gestionale (artt. 3, 4):
- nelle società che adottano il sistema dualistico ex artt. 2409-octies e ss. c.c. (e, quindi, quelle in cui l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza), gli statuti possono prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, sempreché tale forma di partecipazione sia disciplinata dai contratti collettivi;
- nelle società che non adottano un sistema dualistico, gli statuti possono prevedere la partecipazione di uno o più amministratori, rappresentanti degli interessi dei lavoratori, al Consiglio di amministrazione e, ove costituito, anche al comitato per il controllo della gestione, sempreché tale forma di partecipazione sia disciplinata dai contratti collettivi.
Con riferimento alla partecipazione dei lavoratori sotto il profilo economico e finanziario (artt. 5 e 6) – quindi, ai profitti e ai risultati dell’impresa -, è previsto limitatamente all’anno 2025 che:
- in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, il limite dell’importo complessivo assoggettabile all’imposta sostitutiva ex art. 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, è innalzato da 3.000,00 a 5.000,00 Euro lordi
- i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato di cui alla Legge n. 208/2015, per un importo non superiore a 1.500,00 Euro annui, saranno esenti dalle imposte sul reddito per il 50% del loro ammontare.
È inoltre confermata la possibilità per le imprese di implementare piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che contemplino anche l’attribuzione di azioni in sostituzione dei premi di risultato, il cui valore, a determinate condizioni, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
Quanto alla partecipazione organizzativa (artt. 7 e 8), è previsto che i datori di lavoro potranno:
- promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte dai rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori in egual numero, che avranno il compito di elaborare proposte di piani di miglioramento ed innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro
- individuare, nel proprio organigramma, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione, della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità.
Infine, è prevista la partecipazione consultiva dei lavoratori (artt. 9 e 10), secondo cui:
nell’ambito delle commissioni paritetiche, le RSA o RSU (oppure, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore) potranno essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.
A tal fine, l’art. 9 disciplina una particolare procedura di consultazione tra datore di lavoro e commissioni paritetiche, facendo salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Sindacale dell’Associazione, Stefano Ottaviani – Silvana Pugno.