Facendo seguito alle comunicazioni precedenti, a seguito dell’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legge 21 novembre 2025 n. 175 – misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (disponibile qui), si invitano le imprese interessate a prendere nota delle seguenti specifiche:
- Il termine ultimo per inviare le comunicazioni di prenotazione del credito di imposta Transizione 5.0 al GSE è fissato per domani, 27 novembre 2025, alle ore 18.00;
- Viene introdotta una regola specifica per le domande presentate nell’ultima finestra temporale (dal 7 novembre al 27 novembre 2025). Se queste comunicazioni risultano incomplete o contengono dati errati, l’impresa ha una possibilità di sanatoria, solo se richiesta dal GSE. Se manca la certificazione che attesta la prevista riduzione dei consumi energetici, la domanda non può essere sanata. Questa correzione deve avvenire entro il termine perentorio del 6 dicembre 2025. Se l’impresa non rispetta questa scadenza, l’intera procedura di prenotazione decade;
- Viene chiarita la relazione tra il piano Transizione 5.0 e Transizione 4.0 prevedendo che, per i medesimi beni di investimento, è vietato presentare domanda per accedere a entrambi i crediti d’imposta
- Per le imprese che, prima dell’entrata in vigore di questo decreto-legge (22 novembre 2025), avevano presentato la richiesta sia per il 4.0 che per il 5.0 sugli stessi beni, viene imposto un obbligo di scelta: devono optare per uno dei due crediti entro il 27 novembre 2025 tramite modalità telematiche;
- È prevista una clausola di salvaguardia per chi sceglie il 5.0: se l’impresa rispetta tutti i requisiti tecnici ma la domanda viene respinta solo perché sono finite le risorse stanziate per il 5.0, l’impresa può comunque ricadere sul credito Transizione 4.0, a condizione che anche per quest’ultimo vi siano risorse ancora disponibili;
- Le imprese che hanno prenotato su entrambi i piani e decidono di non utilizzare uno dei due devono rinunciare formalmente a quella prenotazione entro cinque giorni dalla richiesta del GSE, permettendo così il rilascio immediato delle somme per altri beneficiari;
- Si prevede maggiore potere del GSE nell’attività di vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Non si limiterà al controllo formale dei documenti, ma potrà effettuare verifiche nel merito, ovvero sulla sostanza e correttezza tecnica delle certificazioni stesse, attraverso piani di controllo mirati;
- Se, a seguito di questi controlli, il GSE rileva la mancanza dei presupposti tecnici per usufruire del beneficio, procede con l’annullamento della prenotazione del credito;
- In caso di irregolarità già accertate e credito già utilizzato dall’impresa, il GSE comunica l’esito all’Agenzia delle Entrate, che avvia l’iter per la decadenza dal beneficio e il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni;
- In caso di contenzioso tributario contro l’atto di recupero, il GSE diventa litisconsorte necessario, ovvero l’impresa dovrà coinvolgere anche il GSE nel giudizio, data la sua competenza tecnica specifica.